PREVENZIONE CORONAVIRUS IN AZIENDA: LE MISURE IN EMILIA ROMAGNA

Indicazioni per le aziende ai fini dell’adozione di misure per contenere il contagio da CoVid-19

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19  in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste a una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

  • sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;
  • sull’adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contagio;
  • sulle misure igieniche adottate dall’azienda.

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente, quale professionista qualificato per veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e collaborare con il datore di lavoro per mettere in atto le misure igieniche universali all’interno dell’azienda.

Il DPCM 8 marzo 2020 (pdf, 133.72 KB) “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che aveva abrogato i precedenti DPCM del 1/3/2020  e del 4/3/2020, prevedeva:

a. misure urgenti di contenimento del contagio (art. 1), riguardanti un’area dell’Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini), caratterizzate da maggiore restrizione, tra cui quella di evitare spostamenti delle persone in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo spostamenti per motivi di salute, per situazioni di necessità, nonché per comprovate esigenze lavorative. Raccomandava inoltre ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di periodi di congedi ordinari e di ferie.

b. misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (art. 2), da applicarsi sull’intero territorio regionale e nazionale, tra cui veniva confermata la promozione del lavoro agile, l’adozione di misure che favoriscano il distanziamento sociale ed escludano forme aggregative, e la raccomandazione di favorire, ove possibile, la fruizione di periodo di congedi ordinari e di ferie.

Il recentissimo DPCM 9 marzo 2020 (pdf, 101.99 KB) “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che all’art. 1 prevede espresso divieto sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio previste dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (sinteticamente indicate al precedente punto a).

Ciò premesso, ferme restando le restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo 2020 e dal DPCM 8 marzo 2020, se non incompatibili con quello più recente del 9 marzo 2020, ai quali si rinvia per una più dettagliata lettura, si forniscono di seguito alcune indicazioni sulle misure da adottare nelle attività produttive.

Misure generali da adottarsi da parte del datore di lavoro

Esporre in  azienda, in più punti frequentati  dai  lavoratori, locandine che illustrano i comportamenti da seguire per prevenire e contenere il rischio disponibili online qui.

Assicurare nei bagni quantità sufficienti, sempre disponibili, di sapone liquido e salviette per asciugarsi ed esporre, in corrispondenza dei dispenser, le indicazioni ministeriali sul lavaggio delle mani.

Mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.

Incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.

Garantire sempre un adeguato ricambio d’aria nei locali condivisi.

Evitare incontri collettivi in situazione di affollamento in ambienti chiusi (meeting, seminari, corsi di formazione…). Attuare comunque misure di distanziamento sociale e privilegiare in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto comunque garantendo il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Regolamentare gli spazi destinati alla ristorazione (es. mense, sale caffè) in modo da evitare molti accessi contemporanei; a tale proposito si ricorda che lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar ai sensi dell’art.2 comma 1 lettera e) DPCM 8 marzo 2020 prevede l’obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Utilizzo di risorse esterne, come i consulenti, preferibilmente in via telematica.

Posticipo di tutti i viaggi non strettamente indispensabili in zone a rischio epidemiologico come identificate dall’OMS (vista la situazione in continua evoluzione, consultare sempre il sito istituzionale del Ministero della Salute).

Favorire una corretta informazione rispetto alla non pericolosità dei prodotti made in CHINA e pacchi provenienti dalla Cina o altre aree a rischio.

Misure universali

Si tratta di un pacchetto di misure comportamentali universali, la cui adozione è raccomandata sia per la cittadinanza che per i lavoratori, ai fine della prevenzione delle malattie a diffusione respiratoria:

  • lavarsi spesso le mani. Il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi, seguendo le indicazioni ministeriali sopra richiamate.  Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un gel su base alcoolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). Utilizzare asciugamani di carta usa e getta. Per quanto riguarda locali pubblici, palestre, farmacie, supermercati e altri luoghi di aggregazione, si raccomanda di mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  • evitare abbracci e strette di mano;
  • mantenere, nei contatti interpersonali, una distanza di almeno un metro;
  • starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (igiene respiratoria); coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  • non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani;
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool;
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si presta assistenza a persone malate.

Misure di prevenzione per i lavoratori addetti al contatto con il pubblico

Fermo restando il rispetto delle misure sopra citate, si fa presente, in linea generale, che non sono necessari Dispositivi di Protezione Individuale, fatto salvo gli operatori sanitari addetti all’assistenza di casi di infezione da COVID-19, per i quali sono state fornite specifiche indicazioni. Restano valide le indicazioni fornite alle Associazioni del medici competenti con nota del 05/02/2020 (PG/2020/0096962), con cui è stata trasmessa la Circolare del Ministero della salute del 03/02/2020 (recante indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico).

Utilizzo di mascherine chirurgiche

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare la mascherina chirurgica solo quando si hanno sintomi respiratori quali tosse e starnuti, poiché sono utili a limitare il contagio delle persone circostanti, o se ci si prende cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.  Non sono utili né raccomandate come protezione personale per la popolazione generale.

Misure previste per i lavoratori individuati come “contatti stretti”

Si evidenzia in premessa che l’individuazione dei contatti stretti, a seguito di un caso di infezione da CoViD-19 (sospetto, probabile o confermato), spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell’Ausl territorialmente competente, così come la disposizione delle misure previste nei confronti dei contatti stretti (quarantena con sorveglianza attiva).

Si precisa che il caso sospetto, secondo le definizioni dell’OMS, prevede la presenza sia di una sintomatologia respiratoria acuta sia del criterio epidemiologico (riferimento Circolari del Ministero della Salute).

Pertanto, la semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto; in ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

Al fine di individuare tutti i contatti dei casi legati all’attività lavorativa, sulla base di una reale esposizione al rischio, è indispensabile la collaborazione dell’azienda, e in particolare del medico competente.

I lavoratori individuati come contatti stretti di un caso vengono posti in quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni e di tale misura viene informato il datore di lavoro.

Si rammenta che l’assenza dal lavoro, in tali casi, è coperta da certificazione ai fini INPS per motivi di sanità pubblica, come previsto dal citato DPCM nell’attuale fase di emergenza.

Per i lavoratori che non siano stati individuati come contatti strettinon sono previste misure particolari di sorveglianza.

Misure nei confronti dei lavoratori che provengono da aree a rischio

Le persone che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna dopo il 24 febbraio, provenienti da zone identificate a rischio, hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Sanità pubblica territorialmente competente per una valutazione dell’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

I Paesi stranieri identificati a rischio sono elencati nel sito dell’OMS al quale si rimanda per approfondimenti; in Italia le zone identificate a rischio prima del 9 marzo 2020 sono la Regione Lombardia e le province di Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini.

Il DSP dell’AUSL competente per territorio, sulla base di tali comunicazioni, previa acquisizione di informazioni sulle zone del soggiorno e sul percorso effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di un’adeguata valutazione del rischio di esposizione, provvederà alla prescrizione della permanenza domiciliare qualora accerti la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario. In tali casi informerà altresì l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e finalità al fine di assicurare la massima adesione.

Anche in tali casi l’assenza dal lavoro è certificata ai fini INPS secondo le modalità previste dal DPCM.

Si richiamano comunque per la loro importanza le seguenti disposizioni valide su tutto il territorio nazionale:

  • è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti sociali a chi manifesta una sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°); in tali casi va contattato il proprio medico curante;
  • vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è in quarantena o risultato positivo al virus (con il DPCM 8 marzo la mancata osservanza di questi obblighi è un reato penale).

Il Datore di lavoro può opportunamente collaborare alla piena funzionalità di questo sistema comunicativo inviando a sua volta una comunicazione al Dipartimento di Sanità Pubblica riguardo ai lavoratori per i quali sia a conoscenza della provenienza da aree a rischio così come sopra definite.

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